Condizioni di contratto
Covid - disdette - rimborsi
Nel caso in cui siano in vigore decreti ministeriali (dpcm) che proibiscono gli spostamenti tra regioni, i conduttori il cui arrivo è in una data che si trova all'interno del periodo in cui lo spostamento è vietato, nel caso vogliano procedere con la disdetta della prenotazione riceveranno il rimborso delle intere somme già versate. Il rimborso avviene, se richiesto, anche nel caso in cui nei contratti sia indicato diversamente.
Riportiamo di seguito un esempio per spiegare meglio: se un dpcm dovesse vietare lo spostamenteo tra regioni dal giorno 01 Maggio al giorno 01 Luglio, il conduttore il cui giorno di arrivo fosse il 25 Giugno, può disdire la prenotazione e in questo caso riceverà il rimborso delle somme già versate alla data della disdetta.
Se l'arrivo del conduttore fosse il giorno 02 Luglio, in caso di disdetta verranno invece seguite le regole indicate in contratto.
In linea generale, se il conduttore è impossibilitato ad arrivare in quanto il suo giorno di arrivo ricade all'interno di un periodo per il quale un dpcm vieta lo spostamento tra regioni, il conduttore in caso di disdetta riceverà il rimborso degli importi già versati.
Se il conduttore procede con una disdetta ma il suo giorno di arrivo non rientra in un periodo coperto da un divieto stabilito da un dpcm, verranno seguite le regole indicate in contratto.
Stesso principio in caso di divieto di spostamento tra nazioni.